Formazione e crediti formativi dei professionisti
Formazione Continua Professionisti. La Cassazione, con l’ordinanza n.2235 del 1° febbraio 2010, accogliendo solo parzialmente il ricorso di un professionista censurato dall’Ordine di appartenenza per non aver cumulato sufficienti crediti formativi nel periodo di riferimento, sottolinea la validità del principio, di derivazione comunitaria, in base al quale v’è l’obbligo da parte del professionista dell’aggiornamento professionale, ritenendolo uno specifico dovere di formazione. Particolari impedimenti, come ad esempio motivi di salute, possono tuttavia costituire circostanze attenuanti.
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20100322
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